Disciplina antiusura: gli interessi moratori rilevano solo nel caso vengano effettivamente applicati

Disciplina antiusura: gli interessi moratori rilevano solo nel caso vengano effettivamente applicati
08 Giugno 2016: Disciplina antiusura: gli interessi moratori rilevano solo nel caso vengano effettivamente applicati 08 Giugno 2016

Con una recente sentenza (27 aprile 2016), il Tribunale di Torino ha stabilito che “l’interesse moratorio (e ogni onere eventuale) entra nel calcolo del TAEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata: non rilevano, ai fini della verifica di usurari età, voci di costo (collegate al’erogazione del credito) meramente potenziali, perché non verificatesi, ovvero del tutto irreali”. Il Tribunale subalpino, nel ribadire lo stabile indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 4251/92, 5286/2000, 5324/2003, 350/2013, ha, quindi, sì confermato che anche gli interessi di mora rilevano ai fini dell’applicazione di cui agli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., ma solo a determinate condizioni. Per la giurisprudenza maggioritaria di merito (Ex multis Trib. Udine 26.09.2014), richiamata dal Giudice Torinese, gli interessi moratori, rientrando nel calcolo del TEG, sono usurari quando “superano il limite stabilito dalla legge nel momento del loro pagamento”. Nessuna rilevanza hanno quindi per il solo fatto di essere stati promessi e di poter generare, a determinate condizioni, costi superiori alla soglia d’usura. Per il Tribunale di Torino, quindi, non sarebbe sufficiente la pattuizione di un tasso moratorio ‘usurario’ ai fini della legge antiusura. L’interesse moratorio entrerebbe dunque nel calcolo del TEG solo ed esclusivamente se si sia verificato ritardo nel pagamento (ad es. della rata di un contratto di mutuo), mentre sarebbero irrilevanti le voci di costo “a) meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili) non ancora verificatisi; b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi”.

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